D.L. 2 marzo 2024 n. 19
In breve
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, ma anche le aziende aventi codici ATECO diversi da quelli dell’Edilizia, che però dovranno entrare a lavorare nei cantieri, dovranno avere la patente!
Per ottenerla, si dovrà inviare tramite PEC un‘ autocertificazione in cui si dichiara il possesso di determinati requisiti, utilizzando il modello fornito dal INL, entro il 30/09/2024 all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Il modello dell'autocertificazione è scaricabile in fondo a questa pagina.
NB. L’invio della pec permetterà di entrare nei cantieri solo fino al 31/10/2024.
E’ quindi necessario richiedere, in forma definitiva, la patente a crediti sul portale INL dal 01/10/2024 fino al 31/10/2024.
Gruppo Sfera è a disposizione per eventuale supporto e guida operativa nella procedura per l’ottenimento della patente a crediti.
In dettaglio
Art. 29, comma 19, D.L. 2 marzo 2024 n. 19 - Modifiche all’art. 27 del D.Lgs 81/2008 (“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)” prevede:
- OBBLIGO POSSESSO DELLA “PATENTE A CREDITI” per imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale).
- patente rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di specifici requisiti.
- La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
IL MECCANISMO DI RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
E'possibile presentare, utilizzando il modello fornito dall’ INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- adempimento degli obblighi formativi;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- documento di valutazione dei rischi;
- certificazione di regolarità fiscale;
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dalla normativa.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva unita alla carta di identità del dichiarante dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Verrà poi emanata specifica nota tecnica dall’ INL riguardo le specifiche modalità con cui effettuare la richiesta sul portale.
Una volta presentata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile sul portale. Nel periodo di attesa del rilascio ufficiale, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Se in fase di controllo successivo viene accertata la non veridicità di una o più dichiarazioni, la patente viene revocata e, trascorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa può richiedere una nuova patente.
La presentazione della domanda di rilascio della patente a crediti deve essere comunicata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza /rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
I CASI DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione viene adottata dall’Ispettorato del lavoro in caso di infortuni gravi. Se si verificano infortuni mortali o che causano inabilità permanente, la sospensione cautelare della patente è applicabile quando il datore di lavoro è imputabile per colpa grave.
PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI EDILI: COME FUNZIONA L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI?
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Questo sistema premia le imprese più diligenti, che non si limitano al mero rispetto delle leggi.
I crediti ulteriori possono infatti essere ottenuti attraverso il possesso di determinati requisiti quali la storicità dell’azienda, la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (es. certificazione UNI EN ISO 45001, possesso del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001,)
COME FUNZIONA IL RECUPERO DEI CREDITI?
Se la patente subisce una decurtazione tale da impedirne l’operatività, il recupero dei crediti diventa possibile attraverso una valutazione da parte di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL che consente il recupero fino a massimo 15 crediti e richiede che il datore di lavoro e altri soggetti responsabili frequentino corsi di formazione sulla salute e sicurezza ed effettuino investimenti specifici in sicurezza sul lavoro.
ENTRATA IN VIGORE
Il sistema di qualificazione a crediti entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2024 previa emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di un Decreto per l’individuazione.