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L'obbligo di poter contare in azienda su un certo numero di persone formate per poter soccorrere nell'immediato un collega che accusa un malessere o che si è infortunato è sancito dal Decreto 15 luglio 2003, n. 388.

Il Decreto introduce una classificazione che divide in tre gruppi le aziende. A ciascuno di questi gruppi corrisponde un corso di formazione più o meno articolato.

Rientrano nel Gruppo A le aziende o le unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive o altre attività minerarie, lavoratori in sotterraneo e aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. A queste si aggiungono le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 o comunque del comparto agricoltura. 

Rientrano nel Gruppo B le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori a tempo indeterminato che non rientrano nel Gruppo A.

Rientrano nel Gruppo C le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

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